Alimentazione
Sicurezza alimentare
Etichettatura
La gente vuole sapere cosa mangia: l’informazione del consumatore è un diritto. L’etichettatura può aiutare in tal senso.
L’etichettatura è l’insieme di menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare, informazioni leggibili sull’imballaggio, sul dispositivo di chiusura, su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto o, in mancanza di questi, sui documenti di accompagnamento.
Normativa di riferimento. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109: “Attuazione delle Direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”.
Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181: “Attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità”.
La normativa evidenzia il principio che le etichettature dei prodotti alimentari sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore e non devono:
- indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche dell’alimento e precisamente sulla natura, l’identità, la qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza e il modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto;
- attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
- suggerire che quel particolare prodotto possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
- attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali e ai prodotti destinati a un’alimentazione particolare.
Indicazioni in etichettaDevono comparire le seguenti indicazioni:
- denominazione di vendita;
- elenco degli ingredienti. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Gli ingredienti vengono elencati in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione;
- quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
- termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza. Per termine minimo di conservazione di intende la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» quando la data contiene l’indicazione del giorno, o con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro la fine» negli altri casi, seguita dalla data oppure dall’indicazione del punto della confezione in cui essa figura. Per i prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire dopo breve tempo un pericolo per la salute, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza e comporta l’enunciazione delle condizioni di conservazione e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale è stato determinato il periodo di validità. La data di scadenza deve essere preceduta dalla dicitura «da consumarsi entro» seguita dalla data (gg/mm/aa) o dalla menzione del punto della confezione in cui figura;
- nome o ragione sociale o marchio depositato o sede del fabbricante o del confezionatore o del venditore;
- sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
- titolo alcometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
- modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- istruzioni per l’uso, ove necessario;
- luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente;
- quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti.
Etichettatura degli allergeni: Direttiva 2003/89/CE e successive modifiche
Circa il 2% degli adulti e il 5% dei bambini sono affetti da allergie alimentari. Le conseguenze di tali allergie possono essere molto serie; da ciò consegue la necessità di fornire ai consumatori informazioni più complete sulla composizione dei prodotti alimentari tramite un’etichettatura esauriente. La Direttiva comunitaria stabilisce un elenco degli allergeni che devono figurare obbligatoriamente sulle etichette dei prodotti alimentari, ivi comprese le bevande alcoliche.
Elenco delle sostanze allergeniche
- cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;
- crostacei e derivati;
- uova e derivati;
- pesce e derivati;
- arachidi e derivati;
- soia e derivati;
- latte (lattosio) e prodotti derivati;
- frutta a guscio, cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis [Wangenh] K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistaciavera), noci del Queensland (Macadamiaternifolia) e prodotti derivati;
- sedano e prodotti derivati;
- senape e prodotti derivati;
- semi di sesamo e prodotti derivati;
- snidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2;
- lupino e prodotti derivati;
- molluschi e prodotti derivati.
Secondo la Direttiva, tali sostanze devono risultare indicate chiaramente in etichetta, sia se presenti come ingredienti del prodotto stesso, sia se contenute come additivi e coadiuvanti tecnologici, sia se presenti come residui o contaminanti derivanti dalle pratiche di lavorazione.
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