Alimentazione
Sicurezza alimentare
Dal Libro bianco sulla sicurezza alimentare a oggi
A due anni dal Libro bianco, il Regolamento (CE) 178/2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure che devono applicarsi non solo ai cibi, ma anche ai mangimi.
Le norme riguardano tutti i segmenti della filiera, dal produttore al consumatore, sia che l’alimento sia prodotto nell’UE sia che venga importato da altre parti del mondo. Il sistema che garantisce la sicurezza è comune a tutti i Paesi dell’UE, ma ciò non significa che tutti i prodotti debbano essere uniformi: la diversità è consentita e tutelata; c’è spazio anche per la tradizione e per le specialità locali, che sono salvaguardate come tipicità, permettendone il riconoscimento dalle imitazioni.
In sintesi, i principi del Libro bianco sulla sicurezza alimentare sono:
- approccio completo e integrato, “dai campi alla tavola”;
- responsabilità di produttori di mangimi, agricoltori e produttori/operatori del settore alimentare;
- garanzia di rintracciabilità dei percorsi di mangimi, alimenti e loro ingredienti;
- sistema di allarme rapido, per alimenti e mangimi;
- raccolta e analisi di informazioni per l’identificazione dei rischi potenziali;
- pareri scientifici a supporto della politica di sicurezza alimentare;
- principio di precauzione;
- analisi del rischio: valutazione, gestione e comunicazione del rischio;
- informazione del consumatore.
Approccio completo e integrato, “dai campi alla tavola” La sicurezza alimentare è intesa come responsabilità condivisa, con un nuovo approccio integrato da parte di tutti coloro che partecipano alla lunga e complessa catena che va dalla produzione primaria alle fasi di lavorazione, trasporto, preparazione, commercializzazione e consumo degli alimenti (filiera alimentare), ovvero dal campo alla tavola. Ogni anello della catena alimentare ha un ruolo: i produttori hanno la responsabilità primaria per quanto concerne la sicurezza degli alimenti; le autorità competenti hanno compiti di monitoraggio e devono far rispettare tali responsabilità.
Responsabilità dei produttori di mangimi, agricoltori e produttori/operatori del settore alimentareSul produttore e l’operatore del settore alimentare grava la responsabilità di garantire ai consumatori la perfetta salubrità degli alimenti, con l’obbligo di seguire le procedure operative predisposte a tal fine.
Rintracciabilità dei prodotti alimentari Nel Regolamento (CE) 178/2002 la rintracciabilità è definita come la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, un mangime, un ingrediente. Ogni soggetto della filiera alimentare deve essere in grado di individuare l’anello immediatamente precedente e quello successivo della catena. Le imprese ? produttrici, trasformatrici o importatrici ? garantiscono di poter rintracciare ogni alimento, mangime e ingrediente alimentare risalendo la filiera dal consumatore al produttore. Le imprese devono poter identificare i propri fornitori e i propri clienti; devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione dalle autorità competenti che lo richiedono.
Sistema di allarme rapidoPer notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Comunità Europea e gli Stati membri dell’Unione. La Commissione Europea è responsabile della gestione della rete. Il punto di contatto italiano è presso il Ministero della Salute. Il meccanismo delle comunicazioni rapide, sempre più numerose negli ultimi anni, è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. L’attività del sistema di allerta prevede il ritiro di prodotti pericolosi per la salute umana o animale. Le segnalazioni possono riguardare:
- alimenti che rappresentano un grave rischio per la salute dei consumatori e per i quali è richiesto un intervento immediato. In questo caso viene attivato il sistema di allerta;
- alimenti che presentano non conformità alle norme vigenti, ma che non rappresentano un grave rischio per il consumatore e/o non richiedono un intervento immediato.
Il flusso dell’allerta deve garantire sia la completezza delle informazioni sia la tempestività della comunicazione.
Nel sistema sono coinvolti i seguenti soggetti:
- servizi medici (SIAN - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) e/o veterinari del Dipartimento di Igiene e Prevenzione delle ASL;
- servizi medici e/o veterinari delle Regioni o delle Province Autonome.
Raccolta e analisi di informazioni per l’identificazione dei rischi potenziali: pareri scientifici a supporto della politica di sicurezza alimentareL’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare EFSA (European Food Safety Authority) è un organismo indipendente che mira a fornire informazioni scientifiche efficaci, coerenti, precise e tempestive a tutte le parti interessate e al pubblico in genere, sulla base di valutazioni del rischio e della consulenza del proprio comitato scientifico e di gruppi di esperti. L’EFSA valuta e comunica i rischi associati alla catena alimentare e le sue indicazioni sono utilizzate per definire politiche e decisioni dei gestori del rischio. Le richieste di valutazioni scientifiche provengono dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo e dagli Stati Membri dell’UE.
Principio di precauzioneQuesto principio si applica quando esiste la possibilità che un alimento produca effetti nocivi sulla salute, ma non esistono informazioni scientifiche complete sul rischio potenziale. Il fine è quello di intervenire rapidamente adottando tutte le necessarie misure, che devono essere adeguate al rischio e riesaminate entro un termine ragionevole. L’applicazione del principio di precauzione individua quindi la salute come prioritaria rispetto alla libera circolazione degli alimenti.
Analisi del rischioÈ lo strumento scientifico su cui si basa l’approccio alla sicurezza alimentare. Si compone di tre fasi: valutazione, gestione e comunicazione.
Il rischio si può definire come la probabilità che si verifichi un evento avverso, pericoloso o dannoso, tenendo conto del suo potenziale impatto nel momento in cui accade; è la probabilità che un pericolo si realizzi e/o si manifesti e provochi l’insorgenza di un evento indesiderato (malattia). Nessuna attività umana, compreso mangiare e bere, è priva di rischi. Di conseguenza, anche nel campo della sicurezza alimentare, sarebbe impossibile porsi l’obiettivo di una condizione che ne sia assolutamente priva: il rischio zero non esiste, ma è sostituito dal concetto di “rischio accettabile”. Sono stati definiti precisi requisiti di sicurezza degli alimenti: quelli che vengono considerati a rischio, perché dannosi per la salute o non adatti al consumo umano, non possono essere immessi sul mercato.
Informazione del consumatoreIn Europa, ai consumatori e alla comunicazione è riconosciuto un ruolo centrale nella sicurezza alimentare. L’informazione e la comunicazione del rischio basata su dati scientifici favoriscono scelte consapevoli. Fa parte di questo meccanismo anche l’etichettatura dei prodotti alimentari, che verrà trattata più avanti.
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